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Il decreto-legge ” sicurezza sulle strade ” è in Gazzetta.

8/4/2007 Archiviato in: Generali leggi e decreti-legge — site admin @ 8:08 pm

 Varato dall’ Esecutivo il decreto-legge “sicurezza sulle strade”: le novità in vigore già da oggi in 8 articoli.

Guida in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti.

Il decreto, recependo le stime dell’ organizzazione Mondiale della Sanità e della società italiana di algologia, secondo cui il 30% degli incidenti gravi sono causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di assunzione stupefacenti, prevede una scala di sanzioni legata al tasso alcolemico:

Per tassi da 0,5 a 0,8 grammi/litro ( l’ equivalente di due lattine di birra ) è prevista una ammenda da 500 a 2mila euro, arresto fino ad un mese, e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Da 0,81 grammi/litro a 1,5 ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 3 mesi, e sospensione dela patente di guida da 6 mesi ad un anno. Sarà in ogni caso possibile la commutazione della pena detentiva nella misura alternativa dello svolgimento di un’attivita’ a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 2 a 6 mesi
Per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro  la sanzione pecuniaria potrà arrivare fino a 6.000 euro, l’arresto  fino a sei mesi, e la sospensione della patente da uno a due anni. La pena potrà essere sostituita con lo svolgimento di attività socialmente utile gratuita da sei mesi fino a un anno.
Le nuove norme dispongono inoltre la revoca della patente quando il reato sia commesso da conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, o in caso di recidiva nel biennio. In caso di incidente causato in stato di ebbrezza le pene sono raddoppiate ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (a meno che il veicolo appartenga a persona estranea al reato).
Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi ad accertamento egli sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 2.500 a 10mila euro; in caso di la violazione  commessa in occasione di incidente stradale la sanzione andrà da un minimo di 3mila ad un massimo di  12mila euro. E’prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente il prefetto intima  al conducente di sottoporsi a visita medica. Qualora lo stesso soggetto compia più violazioni nel biennio la patente verrà revocata.
Chi guida in stato di alterazione psico-fisica causata da assunzione di  stupefacenti o di sostanze psicotrope sarà tenuto al pagamento di una ammenda da mille a 4mila euro.E’ previsto anche l’arresto fino a 3 mesi. La pena potrà essere sostituita dalla prestazione di un’attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 3 a 6 mesi. La patente sarà sospesa da 6 mesi a un anno mentre sarà sempre revocata se il reato è commesso da un conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo per 90 giorni (salvo che il veicolo non sia si sua proprietà).

Cellulari e cuffie sonore.

Il conducente non potrà fare uso di  apparecchi radiotelefonici nè usare cuffie sonore essendo soggetti   alla sanzione da 148 a 594 euro, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi per chi è recidivo nel biennio. E’ consentito unicamente l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè per il loro funzionamento non sia necessario l’ uso delle mani.

Gestori di locali.

I titolari e i gestori di locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche avranno l’ obbligo di esporre all’entrata e all’uscita del locale tabelle con la descrizione dei sintomi  correlati ai diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L’inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

Guida senza patente.

E’ previsto l’arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio. Prevista anche un’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro. Stessa sanzione per chi guida senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti chiesti dal codice della strada.

Lenti al volante.

Chi guida senza le prescritte lenti è soggetto a una sanzione amministrativa da 70 a 285 euro.

Neopatentati.

Il provvedimento prevede che, per i primi 3 anni, potranno mettersi al volante solo di auto entro i 50 kilowatt per tonnellata, a meno che trasportino disabili (purché la persona invalida sia in auto). La disposizione si applicherà a chi prenderà la patente dal febbraio 2008. I neopatentati sulle strade extraurbane non potranno superare gli 80 chilometri orari. Raddoppia la sanzione per i neopatentati che nei primi tre anni dal conseguimento della patente oltrepassano i limiti di guida e di velocità:  da un minimo di  148 ad un massimo 594 euro.
Motocicli: richiamandosi alle normative comunitarie in materia e modificandosi l’ art. 170 del Codice della strada,  è previsto che sui motocicli di potenza superiore a 25 kW o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kw/kg è vietato trasportare minori di 4 anni, con ciò. Per chi viola questa norma è prevista una sanzione pecuniaria da 148 a 594 euro.

Scuola.

Le informazioni relative ai rischi conseguenti all’assunzione di droghe e alcol al volante faranno parte dei programmi di educazione stradale da seguirsi nelle scuole.

Velocità.

Generale inasprimento delle sanzioni pecuniarie e previsione della sospensione della patente in caso di eccesso di velocità. Sarà inoltre possibile  impiegare come fonti di prova anche quei dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. Viene, però, previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere segnalate e ben visibili utilizzando cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa. Modificate, inoltre,le fasce di eccesso della velocità con l’ introduzione di una nuova fascia, che colpisce gli eccessi di velocità oltre i 60 km/h con l’ irrogazionedi  una multa da 500 a 2mila euro e  sospensione della patente da 6 a 12 mesi.
Chi supera i limiti di velocità di 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h, sarà tenuto al pagamento  da 370 a 1.458 euro di multa, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Le sanzioni amministrative e quelle pecuniarie subiscono un raddoppio in caso di guida di autoveicoli o motoveicoli per il trasporto di merci pericolose, treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio, autobus e filobus, autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 e a 12 tonnellate, autocarri di massa complessiva superiore a 5 tonnellate, mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico. La patente sarà sospesa da 8 a 18 mesi per il superamento dei 40 Km/h  per due volte in un biennio, mentre in caso di superamento di oltre 60 km/h per due volte la patente sarà revocata. Per chi conduce mezzi pesanti con limitatore di velocità il superamento del tetto impostato farà scattare le sanzioni per limitatore truccato.

Avv. Regina Altieri

                 
                                            

 DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007, n. 117

 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

                                                      (GU n. 180 del 4-8-2007 )
 

                                           IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo

Codice della strada, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre norme

modificative  del  Codice  della  strada,  al  fine  di  contenere il

crescente  tasso  di  incidentalita’  sulle  strade, sia individuando

linee   di   intervento   preventivo,   sia   inasprendo   il  regime

sanzionatorio   connesso   alle  violazioni  che  comportino  maggior

incidenza  di  rischio  per  la sicurezza stradale, nonche’ ulteriori

norme preordinate alla stessa finalita’;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 agosto 2007;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con i Ministri dell’interno,

della giustizia e della salute;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

           Disposizioni in materia di guida senza patente

  1.  All’articolo 116  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 e’ sostituito dal seguente: "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguitola  patente  di  guida  e’  punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senzapatente  perche’  revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti  dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica.".

                             Art. 2.

          Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

   1.  All’articolo 117  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e’ sostituito del seguente:

  "1.  E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,rilasciata  alle  condizioni  e  con  le  limitazioni  dettate  dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

    b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre  anni  dal  rilascio  non  e’  consentita la guida di autoveicoliaventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma  non   si   applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188,  purche’  la  persona  invalida  sia  presente sul veicolo.";

    c) al  comma 3,  primo  periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono  sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";

    d) al  comma 5,  primo  periodo,  le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l’eta’ di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro  74  a  euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

  2.  Le  disposizioni  del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), delpresente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

  "1-bis.  Sui  veicoli  di cui al comma 1 e’ vietato il trasporto di minori di anni quattro.";

    b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

  "6-bis.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

                                   Art. 3.

          Disposizioni in materia di velocita’ dei veicoli

  1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente  omologate,"  sono  inserite  le  seguenti: "anche per il calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati,";

    b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

  "6-bis.  Le  postazioni  di  controllo  sulla  rete stradale per ilrilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate eben  visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel

regolamento  di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalita’ di impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.";

    c) il comma 9 e’ sostituito dai seguenti:

  "9.  Chiunque  supera  di  oltre  40 km/h ma di non oltre 60 km/h ilimiti  massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativadel  pagamento  di  una  somma  da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione  della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

  9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h  i  limiti massimi di velocita’  e’  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  500  a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,sezione II, del titolo VI.";

    d) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:

  "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla  guida  di  uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e),f),  g),  h),  i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate.  L’eccesso di velocita’ oltre  il limite al quale e’ tarato il limitatore di velocita’ di cui all’articolo 179  comporta,  nei  veicoli  obbligati  a  montare tale apparecchio,  l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dai  commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di   limitatore  non  funzionante  o  alterato.  E’  sempre  disposto l’accompagnamento  del  mezzo  presso  un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";

    e) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:

  "12.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo  di  due  anni,  in  una ulteriore violazione del comma 9, lasanzione amministrativa accessoria e’ della sospensione della patente da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I,sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria e’ la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

  2.  Alla  tabella  dei  punteggi  allegata all’articolo 126-bis del decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

 

=====================================================================

             {Norma violata             |           Punti

=====================================================================

Art. 142, comma 8                       |             2

comma 9                                 |            10}

sono sostituite dalle seguenti:

=====================================================================

             {Norma violata             |           Punti

=====================================================================

Art. 142, comma 8                       |             5

commi 9 e 9-bis                         |            10}.

  3.  All’attuazione  delle  disposizioni  introdotte dal comma 1 del presente  articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Art. 4.

Disposizioni  in  materia  di  uso  dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

 1.  Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e’ sostituito dai seguenti:

  "3.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e’ soggetto alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 148,00   a   euro  594,00.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio."

  2.  Alla  tabella  dei  punteggi  allegata all’articolo 126-bis del decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

=====================================================================

             {Norma violata             |           Punti

=====================================================================

Art. 173, comma 3                       |             5}

 sono sostituite dalle seguenti:

=====================================================================

               {Norma violata               |         Punti

Art. 173, commi 3 e 3-bis                                               5}.
=====================================================================
Art. 5.

Modifiche  agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  in  materia  di  guida  in  stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.

1.  All’articolo 186  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:

  "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:

    a) con  l’ammenda  da  euro 500 a euro 2000 e l’arresto fino a un mese,  qualora  sia  stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per  litro   (g/l).   La   pena   puo’   essere  sostituita,  a  richiesta dell’imputato,   con   l’obbligo  di  svolgere  un’attivita’  sociale gratuita  e  continuativa  presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche  per  un  periodo  da  due a sei mesi. All’accertamento del reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

"c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo’ essere  sostituita,  a  richiesta  dell’imputato,  con  l’obbligo  di svolgere   un’attivita’   sociale   gratuita  e  continuativa  presso strutture  sanitarie  traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi  ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi  del  capo  I,  sezione  II,  del titolo VI, quando il reato e’ commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiropatente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e’ disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica.

2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
    b) al  comma 5,  dopo  il  terzo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente:    "Si    applicano   le   disposizioni   del   comma 5-bis dell’articolo 187.";

c) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

 "7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto dell’accertamento  di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a  euro  10.000.  Se  la  violazione  e’  commessa   in    occasione  di   un incidente  stradale  in  cui  il  conducente e’ rimasto coinvolto, si applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000.   Dalla  violazione  conseguono  la  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei  mesi  a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.  Con  l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto  compie  piu’  violazioni nel corso di un biennio, e’ sempre disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
    d) al  comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  "del comma 2" sono   sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";

e) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
  "9.  Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5 risulti un valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per  litro,  ferma  restando  l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2   e   2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la sospensione  della  patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8."
  2.  All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

  "1.  Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con l’ammenda da euro  1000  a  euro  4000  e  l’arresto fino a tre mesi. La pena puo’ essere  sostituita,  a  richiesta  dell’imputato,  con  l’obbligo  di svolgere   un’attivita’   sociale   gratuita  e  continuativa  presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei  mesi.  All’accertamento  del  reato consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e’ sempre revocata, ai  sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e’ commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

  1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e’ disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

 1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.";

 b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

"5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non  sia  immediatamente  disponibile  e  gli  accertamenti di cui al comma 2  abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per  ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,gli  organi  di  polizia  stradale  possono  disporre il ritiro della patente  di  guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216  in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata e’ depositata  presso  l’ufficio  o  il  comando da cui dipende l’organo accertatore.";
c) il comma 7 e’ abrogato;
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:"8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e’ soggetto alle  sanzioni  di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che   il   conducente   si   sottoponga  a  visita  medica  ai  sensi dell’articolo 119."
 

 Art. 6. Nuove  norme  volte  a  promuovere  la  consapevolezza  dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1.  All’articolo 230,  comma 1  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole  di  comportamento  degli  utenti"  sono aggiunte, in fine, le seguenti:  ", con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti  all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche". 2.  Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con modalita’  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di  intrattenimento,  congiuntamente  all’attivita’  di  vendita e di somministrazione  di  bevande  alcoliche, devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la  descrizione  dei  sintomi  correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;   b) le  quantita’,  espresse  in  centimetri cubici, delle bevande alcoliche  piu’  comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione  di  chiusura  del  locale  da  sette  fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorita’ competente. 4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Art. 7.   Norme di coordinamento
 1.  Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore, purche’ il procedimento  penale  non  sia  stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Art. 8. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
.















   
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